Statuto della Confraternita del SS Sacramento di Salorino
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Confratelli il 24.5.2022; ed è stato approvato dalla Curia in data 5.8.2022, conferendo all’Associazione personalità giuridica.
Questo articolo dettaglia le ragioni dell’aggiornamento dello statuto precedente che datava 1957.
STATUTO DELLA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DI SALORINO
Art. 1 – Ragione sociale
1 La Confraternita del Santissimo Sacramento di Salorino (di seguito Confraternita), eretta una prima volta da Abondio Capelli nel 1598, una seconda volta da mons. Filippo Archinti nel 1613 e rifondata nel 1671 da mons. Ambrogio Torriani è una associazione pubblica di fedeli, senza scopo di lucro, che ora viene riorganizzata ai sensi dei canoni 298-320, 327-329 del vigente Codice di diritto canonico (CIC) e dell’art. 21 della Legge sulla Chiesa cattolica (LCC).
Art. 2 – Scopo
1 La Confraternita ha per scopo eminentemente religioso il sostegno alla testimonianza cristiana alla luce del Vangelo dei suoi aderenti. In particolare, la Confraternita promuove tra i suoi membri:
- la comunione fraterna, la solidarietà reciproca;
- la partecipazione attiva alla vita della Comunità parrocchiale e specialmente alle Celebrazioni liturgiche;
- la formazione catechetica e culturale;
- la preservazione e la valorizzazione delle tradizioni religiose locali;
- il sostegno finanziario, per quanto nelle sue possibilità, della Parrocchia di Salorino.
Art. 3 – Sede
1 La sede della Confraternita è a Salorino, presso la Parrocchia di Salorino.
Art. 4 – Finanze
1 La Confraternita si finanzia tramite il provento dall’amministrazione dei beni propri, e tramite donazioni, lasciti e sovvenzioni da parte di terzi.
2 Il periodo contabile corrisponde all’anno civile, inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
3 I conti, una volta approvati dall’Assemblea generale, vanno trasmessi all’Ordinario diocesano (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LCC e can. 1287 § 1 CIC) per il necessario esame.
Art. 5 – Responsabilità
1 La responsabilità personale dei suoi membri è esclusa. Degli impegni della Confraternita risponde unicamente il patrimonio sociale, così come descritto all’art. 4 del presente Statuto.
Art. 6 – Membri
1 Fanno parte della Confraternita, con diritto elettivo passivo e attivo in seno agli organi della Confraternita, tutti coloro, donne e uomini, che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età, che hanno ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana e sono stati accolti dall’Assemblea generale tramite voto espresso con una maggioranza dei due terzi dei presenti. Dal momento dell’accettazione, ogni membro ha diritto di portare l’abito confraternale consegnato al momento dell’accoglienza nella Confraternita e di essere chiamato Confratello (o Consorella).
2 Ogni membro, in ogni momento, ha la facoltà di dimettersi dalla Confraternita, tramite comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ne prende atto. Il membro dimissionario deve restituire l’abito confraternale.
Art. 7 – Doveri dei membri
1 Tutti i Confratelli, in quanto cristiani, sono tenuti a rispettare gli insegnamenti della Chiesa e a osservarne le leggi. Essi sono inoltre tenuti a osservare le norme del presente Statuto. Partecipano attivamente alla vita e alle attività della Confraternita e si impegnano a indossare l’abito confraternale secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.
Art. 8 – Organi sociali
1 Sono organi sociali della Confraternita:
a) l’Assemblea generale;
b) il Consiglio direttivo.
Art. 9 – Assemblea generale
1 L’Assemblea generale si compone di tutti i Confratelli, ovvero di tutti i membri della Confraternita così come indicato all’art. 6 del presente Statuto.
2 L’Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, in primavera.
3 Un’Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio direttivo quando esso lo ritenga necessario, oppure quando almeno un sesto dei membri ne faccia richiesta scritta al Consiglio direttivo, specificando anche i temi su cui deliberare.
4 La convocazione dell’Assemblea generale ordinaria o straordinaria avviene da parte del Consiglio direttivo tramite invio a tutti i membri dell’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni-a domicilio.
5 All’inizio di ogni Assemblea generale ordinaria o straordinaria vengono designati un presidente del giorno e due scrutatori, scelti fra coloro che non sono membri del Consiglio direttivo. Il Segretario si fa carico della redazione del verbale.
6 L’Assemblea ordinaria o straordinaria delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti; i membri del Consiglio direttivo sono esclusi dal voto sui conti.
7 Entro 5 (cinque) giorni dalla seduta, il presidente del giorno pubblica all’albo in uso in Parrocchia le risoluzioni dell’Assemblea generale con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (cfr. art. 22 LCC, art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 24 Statuto diocesano).
Art. 10 – Competenze dell’Assemblea generale
1 L’Assemblea generale delibera sui seguenti oggetti:
- accettazione dei nuovi membri;
- elezione dei 3 membri del Consiglio direttivo;
- elezione dei membri della Commissione della gestione e del supplente o, in alternativa, scelta dell’organo esterno per la revisione dei conti;
- approva spese straordinarie superiori a CHF 20’000.- (IVA inclusa) per singola commessa e fornitore;
- approvazione dei conti consuntivi dell’anno passato e dei conti preventivi dell’anno in corso;
- l’alienazione di beni patrimoniali;
- modifiche al presente Statuto;
- autorizza l’apertura di conti debitori e l’accensione di prestiti;
- scioglimento della Confraternita e destinazione dei beni;
- ogni oggetto ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo.
2 Per la validità di ogni delibera o elezione da parte dell’Assemblea generale è necessaria una maggioranza assoluta dei presenti, riservate le disposizioni degli artt. 6, 15-16 del presente Statuto; elezioni e votazioni avvengono sempre per alzata di mano.
3 Per la validità delle decisioni di cui alle lettere f), g), h) e i) è necessario il consenso dell’Ordinario.
Art. 11 – Consiglio direttivo
1 La Confraternita è amministrata da un Consiglio direttivo composto di 3 membri:
a) il Priore che lo presiede;
b) il Vice Priore;
c) il Segretario.
2 Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea generale ogni 4 (quattro) anni. Ogni membro è rieleggibile. L’assegnazione delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo viene stabilità all’interno del Consiglio direttivo durante la riunione costitutiva.
3 Al Consiglio direttivo spettano in particolare i seguenti compiti:
- la convocazione dell’Assemblea generale;
- l’allestimento del conto consuntivo annuale;
- l’allestimento del preventivo annuale;
- il disbrigo degli affari correnti;
- l’amministrazione della Confraternita e del relativo patrimonio;
- l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea;
- l’elaborazione di progetti proposti dall’Assemblea;
- la conservazione degli atti e dell’Archivio della Confraternita.
4 Il Consiglio direttivo può avvalersi di professionisti esterni del ramo per la gestione del patrimonio immobiliare e per la tenuta dei conti.
5 Il Consiglio direttivo può decidere spese straordinarie fino a un massimo di CHF 20’000.—(IVA inclusa) per commessa e per fornitore. Di tali spese informa la Commissione della gestione o l’organo esterno di revisione e l’Assemblea generale in sede di consuntivo.
Art. 12 – Ruolo del parroco o dell’amministratore parrocchiale
1 Il parroco o amministratore parrocchiale pro tempore di Salorino è membro della Confraternita in qualità di Assistente spirituale e partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio direttivo, con diritto di essere sentito.
Art. 13 – Commissione della gestione
1 La Commissione della gestione funge da commissione di revisione. Essa verifica pertanto i consuntivi, preavvisandoli con un rapporto scritto all’attenzione dell’Assemblea generale.
2 La Commissione della gestione si compone di due membri eletti dall’Assemblea generale tra i Confratelli (esclusi i membri del Consiglio direttivo), con un mandato di 4 (quattro) anni. I due membri sono rieleggibili.
3 Viene eletto un supplente con un mandato di 4 (quattro) anni, rinnovabile.
4 L’Assemblea ha facoltà di rinunciare alla designazione della Commissione della Gestione e di optare per la designazione di un organo di revisione esterno.
Art. 14 – Diritto di firma
1 La Confraternita è rappresentata nei confronti di terzi dalla firma collettiva a due del Priore e del Segretario oppure con la firma collettiva a due di uno dei due predetti membri del Consiglio direttivo e del gestore esterno dei conti
Art. 15 – Modifica dello Statuto
1 Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale della Confraternita, con il voto della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti. Le modifiche vanno sottoposte all’esame dell’Ordinario diocesano di Lugano ed entrano in vigore solo dopo la loro approvazione da parte di quest’ultimo.
Art. 16 – Scioglimento della Confraternita
1 Una eventuale proposta di scioglimento della Confraternita, dopo essere stata avallata dall’Assemblea generale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti, va trasmessa all’Ordinario diocesano di Lugano per il suo definitivo assenso. La medesima procedura si applica alle decisioni relative alla destinazione dei beni della Confraternita al momento del suo scioglimento.
Art. 17 – Diritto suppletorio
1 Per quanto non regolato dal presente Statuto fa stato il diritto superiore, in particolare la Legge sulla Chiesa cattolica con il relativo Regolamento, lo Statuto diocesano, nonché il Codice di diritto canonico.
Art. 18 – Entrata in vigore
1 Il presente Statuto, letto e approvato dall’Assemblea generale ordinaria del 24.5.2022 annulla e sostituisce il Regolamento della Confraternita di Salorino del 19.5.1957, approvato dall’Ordinario diocesano il 26.6.1957, così come ogni disposizione contraria ed incompatibile, ed entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Ordinario diocesano di Lugano.
Approvazioni:
- Approvato dall’Assemblea dei Confratelli del 24.5.2022;
- L’Ordinario, ai sensi del can. 313 CIC e dell’art. 21 LCC, ha approvato in data 5.8.2022 il presente statuto, con decreto Prot. n. 599/2022, conferendo all’Associazione personalità giuridica.