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A seguito dello sviluppo della situazione pandemica e in ottemperanza alle nuove direttive federali e cantonali, è stato aggiornato il Piano di protezione per la celebrazione di funzioni religiose con concorso di popolo nel territorio della Diocesi di Lugano.

Il presente decreto, qui allegato e trasmesso a tutte le Comunità parrocchiali, annulla e sostituisce tutta la precedente documentazione ed entra in vigore da subito. Tra le principali novità introdotte vi è l’obbligo generalizzato dell’utilizzo della mascherina facciale nei luoghi di culto e il mantenimento di una distanza di almeno 1,5 m tra i fedeli.

Vedi: https://www.diocesilugano.ch/21-ottobre-aggiornamento-del-piano-di-protezione-della-diocesi-di-lugano/

DIOCESI DI LUGANO CURIA VESCOVILE Prot. N. 713 / 2020

PIANO DI PROTEZIONE PER LA CELEBRAZIONE DI FUNZIONI RELIGIOSE CON CONCORSO DI POPOLO E ALTRE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI LUGANO

L’Ordinario della Diocesi di Lugano,

richiamata la risoluzione n. 5355 emanata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino in data 19 ottobre 2020;

richiamata la garanzia costituzionale al diritto di ognuno di professare individualmente o in comunità la propria religione;

richiamato il Piano di protezione Prot. n. 387 / 2020 del 20 maggio 2020;

stante la ferma volontà della Chiesa che è in Svizzera di osservare e attuare in spirito di collaborazione quanto necessario al bene della comunità tutta;

considerato che le misure di protezione sono volte alla salvaguardia di se stessi e del prossimo; considerato che il ritorno a un pieno ristabilimento della vita ecclesiale e religiosa necessiterà di un periodo di tempo, al momento ancora difficile da quantificare;

decreta:

1) è promulgato il presente Piano di protezione, che aggiorna ogni precedente disposizione, volto a stabilire delle direttive quadro destinate ai responsabili delle Comunità parrocchiali e degli edifici sacri e di culto, chiese e oratori parrocchiali e non parrocchiali nel territorio della Diocesi di Lugano (Consigli parrocchiali e Parroci o Amministratori parrocchiali, Rettori, Amministratori).

2) Piano di protezione locale

2.1. I Consigli parrocchiali, i Parroci o Amministratori parrocchiali, i Rettori, i Gerenti e gli Amministratori degli edifici di culto sono responsabili di attuare il presente piano di protezione volto a definire le misure da applicare negli edifici di culto per le celebrazioni con concorso di popolo e per ogni manifestazione non liturgica organizzata all’interno degli stessi.

2.2. Le misure sono volte a contenere il rischio di contagio per tutti coloro che accedono a un luogo di culto, sia quali partecipanti a Celebrazioni liturgiche (fedeli e ministri), sia quali partecipanti a manifestazioni di altra natura, sia quali visitatori.

3) Misure di carattere generale

3.1. Sino a nuovo avviso, tutti i fedeli continuano a essere dispensati dall’obbligo di soddisfare al precetto festivo (cfr. Cann. 1246-1248 CIC). Si invita a particolare prudenza chiunque si trovi nelle categorie a rischio, definite dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3.2. Tutti coloro che presentano o avvertono i sintomi legati al COVID-19 (secondo le direttive UFSP) non accedano ai luoghi di culto, né per le Celebrazioni né in altri momenti né partecipino a Celebrazioni o manifestazioni liturgiche (all’esterno).

3.3. I presbiteri nella fascia di età a rischio possono presiedere pubblicamente le Celebrazioni, fermo restando il rispetto di tutte le misure di protezione personale e generale.

3.4. I presbiteri e gli animatori liturgici che presentano o avvertono i sintomi legati al COVID- 19 (secondo le direttive dell’UFSP) sono dispensati dai loro doveri e devono rimanere a casa.

3.5. All’interno di tutti i luoghi di culto ed edifici sacri è obbligatorio, a partire dall’età di dodici anni, indossare la mascherina facciale che copra naso e bocca.

4) Piano di protezione per i funerali

4.1. Decessi non legati al COVID-19

a) Sono permessi i funerali in chiesa con la celebrazione dell’Eucaristia. Valgono le regole generali. I responsabili dei luoghi di culto in cui si svolge la Celebrazione segnalano alla famiglia l’obbligo imprescindibile di rispettare e applicare le regole di igiene e di distanziamento di 1,5 m tra ogni fedele (i nuclei familiari non vanno separati), nonché l’obbligo dell’uso delle mascherine facciali.

b) Le veglie funebri e la preghiera del Rosario con convocazione pubblica nella casa del defunto o nelle camere mortuarie sono permesse a condizione che vengano rispettate le norme igieniche e di distanziamento, nonché l’obbligo dell’uso delle mascherine facciali.

4.2. Decessi legati al COVID-19

Fanno stato le direttive del Medico cantonale in materia.

5) Piano di protezione per le Celebrazioni con concorso di popolo

5.1. Prima della Celebrazione liturgica

a) Prima della Celebrazione, le superfici e tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, …) devono essere puliti e igienizzati con appositi prodotti ad azione antisettica. Si assicuri un costante ricambio dell’aria. Per il mobilio pregiato, si abbia cura di utilizzare prodotti adeguati.

b) Le acquasantiere rimangono vuote.

c) All’esterno e all’interno dei luoghi di culto, in punti ben visibili, vanno affissi i cartelli con le norme relative al distanziamento e all’igiene emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica, così come il presente Piano di protezione e altre direttive o sussidi utili.

d) Tutte le porte devono poter essere aperte in ogni momento, sia dall’interno, sia dall’esterno, in caso d’emergenza.

e) Una persona designata dai responsabili del luogo di culto vigili a che l’accesso individuale avvenga in modo adeguato e non si verifichino assembramenti sui sagrati.

f) L’accesso all’edificio di culto deve avvenire in modo regolato, garantendo il distanziamento necessario. Dove possibile si utilizzino ingressi separati per l’entrata e l’uscita.

g) All’entrata del luogo di culto tutti i ministri, i collaboratori e i fedeli sono tenuti a indossare la mascherina facciale e a pulire le mani con un prodotto igienizzante. I Consigli parrocchiali o gli Amministratori mettono a diposizione gli appositi distributori e il disinfettante. Non sono invece tenuti a mettere a disposizione le mascherine.

h) All’interno del luogo di culto ogni fedele deve poter disporre di uno spazio di almeno 1,5 m per lato. Fanno eccezione i nuclei famigliari che non vanno separati. Attraverso misure adeguate (ad es. il blocco di una fila di banchi su due, la rimozione di sedie, l’indicazione dei posti utilizzabili, etc.), va garantito il rispetto delle distanze.

i) Le persone incaricate dai responsabili del luogo di culto controllano che queste disposizioni siano rispettate.

1) Qualora dei fedeli non dovessero poter essere accolti, si consigli loro di partecipare a un’altra Celebrazione (in altro luogo, altra data, eventualmente durante la settimana).

5.2. Durante la Celebrazione liturgica

a) Il canto dell’assemblea va ridotto. Si omettano i cori, preferendo il dialogo tra voci soliste, o brevi versetti declamati dall’assemblea.

b) Tutti i sussidi per la celebrazione destinati ai fedeli, così come i libretti di canto, vanno tolti. Per le Celebrazioni rimane possibile predisporre nei posti dei foglietti usa e getta, che alla fine di ogni Celebrazione i fedeli potranno portare con sé o verranno eliminati.

c) La colletta non è raccolta durante la celebrazione, ma ai fedeli sia data la possibilità di deporre la propria offerta in un apposito contenitore collocato all’uscita della chiesa. Rimane possibile raccogliere le offerte durante la Messa tramite la classica borsa per l’elemosina applicata a un manico.

d) E ammesso il servizio di ministranti, a condizione che lo spazio in presbiterio sia sufficiente per garantire il distanziamento necessario. L’uso della mascherina è obbligatorio.

e) La presenza di più sacerdoti concelebranti e ministri in presbiterio sia adeguata a poter mantenere il distanziamento necessario. L’uso della mascherina è obbligatorio. Chi presiede (e unicamente lui) è dispensato dall’obbligo della mascherina quando, giunto all’Altare, inizia la Celebrazione. La dovrà invece indossare per la distribuzione della Comunione e per la processione d’ingresso e di uscita.

f) Le Specie eucaristiche (pane e vino) devono essere coperte dall’Offertorio sino alla Comunione.

g) Va omesso il rito dello scambio della pace.

h) E’ importante che tutte le persone impegnate nella celebrazione dell’Eucaristia si lavino accuratamente e più volte le mani con il sapone o con un liquido igienizzante.

i) Il celebrante si disinfetti le mani all’inizio dell’Offertorio.

l) Se vi sono più sacerdoti concelebranti, essi si comunicano alle due Specie eucaristiche per intinzione (compreso chi presiede). L’ultimo concelebrante che si comunica consumi il Sangue di Cristo.

m)I presbiteri e i diaconi, immediatamente prima di distribuire il Corpo di Cristo ai fedeli, così come al termine della Comunione, si lavino le mani, possibilmente con un liquido igienizzante.

n) Il dialogo “il Corpo di Cristo” - “Amen” è pronunciato comunitariamente dall’assemblea, prima che si proceda alla distribuzione della Comunione.

o) La distribuzione della Comunione avviene con la massima prudenza, tenendo conto delle prescrizioni igieniche e di protezione (mascherina).

p) I fedeli accedono alla Comunione mantenendo la distanza di 1,5 m da chi li precede.

q) I fedeli ricevono la Comunione sulla mano, non in bocca.

r) Le regole di distanziamento si applicano anche alle Liturgie della Parola, alla Liturgia delle Ore e a tutte le altre Celebrazioni con concorso di popolo.

s) I Battesimi, le Prime Comunioni, le Cresime e i Matrimoni sono consentiti solo nel rigoroso rispetto delle regole d’igiene e di distanziamento emanate dall’Autorità civile.

t) Le processioni e le altre celebrazioni all’esterno del luogo di culto possono avvenire solo con il permesso e secondo le direttive dell’Autorità civile.

5.3. Dopo la Celebrazione liturgica

a) I fedeli lasciano la chiesa con ordine e nel rispetto delle regole di distanziamento. Una persona designata dai responsabili dei luoghi di culto vigili a che non si verifichino raggruppamenti.

b) Dopo la Celebrazione, tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, …) devono essere puliti e igienizzati con appositi prodotti ad azione antisettica. Si curi un adeguato ricambio dell’aria.

c) I vasi sacri, le ampolline e gli altri oggetti utilizzati, così come i microfoni, vanno disinfettati adeguatamente.

6) Apertura quotidiana delle chiese

6.1. In linea di principio, le chiese rimangono aperte per la preghiera personale, osservando le consuete prescrizioni di igiene e di distanziamento e mettendo in atto t a garantire il raccoglimento. I responsabili dei luoghi di culto assicurino una pulizia costante di tutti i punti di contatto, nonché la disponibilità di prodotti per igienizzare le mani.

6.2. L’accesso ai luoghi di culto è consentito solo indossando la mascherina facciale.

7) Confessione

Il Sacramento della Riconciliazione potrà avere luogo solo in spazi adeguati, ove sia possibile rispettare le prescrizioni di igiene e di distanziamento, nonché la dovuta riservatezza. L’uso della mascherina è obbligatorio sia per il ministro, sia per il penitente.

8) Visite ad anziani / malati

8.1. La visita a domicilio agli anziani è possibile con la dovuta prudenza. Vanno rispettate le indicazioni igienico-sanitarie stabilite dall’Autorità civile ed è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.

8.2. La visita ai malati e agli anziani nelle case di cura o case anziani del territorio ticinese è possibile solo con il permesso della direzione dell’istituto di cura o della casa anziani e nel rispetto delle indicazioni del personale curante o simile.

8.3. Nel contatto con persone contagiate da COVID-19, per l’Unzione degli infermi e il Viatico, bisogna attenersi alle istruzioni del personale curante, nonché fare uso dei dispositivi di protezione individuali forniti dal personale curante o simile.

9) Manifestazioni non liturgiche

Le manifestazioni a carattere non liturgico organizzate all’interno dei luoghi di culto possono avere luogo solo nell’applicazione delle regole generali di igiene e di protezione, tra cui il distanziamento tra i partecipanti e l’uso obbligatorio delle mascherine facciali.

10) Catechesi, attività oratoriali e altre attività parrocchiali

Tutte le attività ordinarie sono consentite, osservando le prescrizioni di igiene e di distanziamento stabilite e le altre direttive dell’Autorità civile.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente. Annulla e sostituisce il decreto Prot. N. 387 / 2020 del 20 maggio 2020, nonché l’aggiornamento del 19 giugno 2020.

Dato in Lugano, dal Palazzo vescovile, addì 21 ottobre 2020.